Art. 10.
(Esercizio della professione in forma associata).

      1. È consentito l'esercizio in forma associata delle professioni da parte delle

 

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persone che, munite dei necessari titoli di studio e di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate.
      2. Nel caso di esercizio in forma associata delle professioni di cui al comma 1, nella denominazione dello studio e nei rapporti con i terzi deve essere obbligatoriamente utilizzata la dizione «associazione tra professionisti» seguita dal nome e cognome, con i relativi titoli o qualifiche professionali, dei singoli associati.
      3. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma 2, deve essere notificato agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria da cui sono rappresentati i singoli associati.
      4. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.